Art. 2
In vigore dal 28 giu 1957
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all' del presente decreto e verranno indicati i termini di validità dei francobolli medesimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 38. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;396#art-2