Art. 2

In vigore dal 28 giu 1957
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all' del presente decreto e verranno indicati i termini di validità del francobollo medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1957 GRONCHI SEGNI - BRASCHI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;395#art-2

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Art. 2 Emissione di un francobollo celebrativo della campagna di educazione stradale per la prevenzione degli incidenti. — Testo vigente | Portale Normativo