Art. 1
In vigore dal 13 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 632;
Visto il regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
In caso di necessità possono essere istituiti, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto e funzionare per la durata di un anno, altri due Comitati di liquidazione nella composizione stabilita dall'art. 23 del regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili; emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;389#art-1