Regolamento abilitazione di Stato per esercizio professionale insegnamentoCapo I

Art. 5

In vigore dal 12 nov 1957
La domanda di ammissione, corredata della documentazione di cui all', redatta su carta legale e diretta al Provveditore agli studi della sede di esame prescelta, deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nell'ordinanza ministeriale. La domanda deve contenere l'esatta indicazione della residenza del candidato e specificare la classe (e eventualmente la sottoclasse) di esame, per la quale intende conseguire l'abilitazione. I candidati, ove le classi si suddividano in sottoclassi, possono chiedere di sostenere l'esame per una o più sottoclassi. Ciascun candidato non può far domanda per più di una sede per lo stesso esame, a pena di nullità delle relative prove. Il diario delle prove scritte e grafiche è stabilito dal Ministero della pubblica istruzione per tutte le sedi ed è reso noto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-29;972#art-rad-5

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