Art. 1

In vigore dal 27 lug 1957
N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, la Fondazione "Emilia Bompard" per lo studio e lo sviluppo dell'agricoltura alpina, con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Erezione in ente morale della Fondazione "Emilia Bompard" per lo studio e lo sviluppo dell'agricoltura alpina, con sede in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo