Art. 1

In vigore dal 16 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, alla Convenzione doganale sui Carnets E.C.S. per campioni commerciali, firmata in Bruxelles il 1° marzo 1956. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 107. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-25;867#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo