Art. 1
In vigore dal 16 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, alla Convenzione doganale sui Carnets E.C.S. per campioni commerciali, firmata in Bruxelles il 1° marzo 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 107. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-25;867#art-1