Art. 1
In vigore dal 21 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2048, con il quale i comuni di Santa Luce e di Orciano Pisano furono riuniti in unico Comune, denominato "Santa Luce Orciano;
Viste le istanze in data 6, 26 febbraio e 20 novembre 1955, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti e degli elettori del cessato comune di Orciano Pisano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Santa Luce Orciano in data 14 dicembre 1954, n. 59, ed in data 29 agosto 1956, n. 45; della Deputazione provinciale in data 9 maggio 1946, n. 200, e del Consiglio provinciale di Pisa in data 8 ottobre 1956, n. 72/4, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 gennaio 1957, n. 57;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
.
È ricostituito il comune di Orciano Pisano, in provincia di Pisa, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Al comune di Santa Luce Orciano è restituita l'antica denominazione di Santa Luce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-17;487#art-1