Art. 2

In vigore dal 20 lug 1957
Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 aprile 1957 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 122. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-17;482#art-2

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