Art. 1
In vigore dal 12 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1956, n. 975;
Visto il provvedimento n. 5693 in dalla 13 settembre 1954 del capo dell'Ispettorato regionale della Lombardia del Corpo forestale dello Stato, con il quale è stato accordato un contributo, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per la costruzione di una funivia da Oltre il Colle a Zorzone;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato è reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 27 febbraio 1957, tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e il sindaco del comune di Oltre il Colle (provincia di Bergamo) per la concessione, a detto Comune, della costruzione e dell'esercizio, con il concorso dello Stato, della funicolare aerea bifune con cabinette a semplice via di corsa in servizio pubblico per trasporto di persone da Oltre il Colle a Zorzone.
Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1957
GRONCHI
ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 90. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-16;445#art-1