Art. 1
In vigore dal 7 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 160 in data 5 luglio 1956, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ha stabilito di accettare la donazione - disposta in suo favore dal comune di Cecina - di un ulteriore appezzamento di terreno per la costruzione della Sala di contrattazioni in Cecina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Cecina di un ulteriore appezzamento di terreno di mq. 125, sito in Cecina, occorrente per la costruzione della Sala di contrattazioni, di cui alla deliberazione n. 160 del 5 luglio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1957
GRONCHI
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-16;430#art-1