Art. 2

In vigore dal 27 giu 1957
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1957 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-16;387#art-2

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Art. 2 Facolta' di richiamo alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nell'esercizio 1957-58 di contingenti per complessivi n. 600 sottufficiali e n. 1700 graduati e comuni della forza in congedo del C.E.M.M. — Testo vigente | Portale Normativo