Art. 2
In vigore dal 27 giu 1957
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1957
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-16;387#art-2