Art. 1

In vigore dal 25 lug 1957
N. 505. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal dott. Ernesto Nasch. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 124. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-15;505#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione all'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo