Art. 4
In vigore dal 7 set 1957
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 44. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-04;720#art-4