Art. 2
In vigore dal 26 dic 1957
È istituita in Khartoum (Sudan) una Cancelleria consolare alle dipendenze della Legazione con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-04;1148#art-2