Art. 2

In vigore dal 26 dic 1957
È istituita in Khartoum (Sudan) una Cancelleria consolare alle dipendenze della Legazione con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-04;1148#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Soppressione del Consolato di I categoria in Khartoum (Sudan) ed istituzione di una Cancelleria consolare presso la Legazione in Khartoum. — Testo vigente | Portale Normativo