Art. 1
In vigore dal 5 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 19 luglio 1956, nn. 750 e 751, e 27 luglio 1956, n. 769;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 92. - Assegni - personali,
ecc................................. L. 60.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 267. - Restituzione di
imposte, ecc........................ " 150.000.000
Ministero dei lavori pubblici:
Cap. n. 7. - Stipendi ed altri
assegni, ecc........................ " 20.000.000 Cap. n. 17. - Paghe ed altri asse-
gni, ecc............................ " 40.000.000
----------- L. 270.000.000
-----------
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-03;311#art-1