Art. 1

In vigore dal 5 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le leggi 19 luglio 1956, nn. 750 e 751, e 27 luglio 1956, n. 769; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Ministero del tesoro: Cap. n. 92. - Assegni - personali, ecc................................. L. 60.000.000 Ministero delle finanze: Cap. n. 267. - Restituzione di imposte, ecc........................ " 150.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Cap. n. 7. - Stipendi ed altri assegni, ecc........................ " 20.000.000 Cap. n. 17. - Paghe ed altri asse- gni, ecc............................ " 40.000.000 ----------- L. 270.000.000 ----------- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-03;311#art-1

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Art. 1 Variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato (1° provvedimento). — Testo vigente | Portale Normativo