Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo V

Art. 82

L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40

In vigore dal 18 giu 1957
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-82

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