Art. 1

In vigore dal 29 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 48 della legge 11 gennaio 1957, n. 6; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Al direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, da nominare ai sensi dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è attribuito il coefficiente di stipendio 670, previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - CORTESE - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 98. - RELLEVA
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Art. 1 Trattamento del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi. — Testo vigente | Portale Normativo