Art. 1

In vigore dal 20 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Vista l'istanza del presidente del Consorzio nazionale tra società cooperative di produzione e lavoro "Osco", con sede in Caserta, in data 26 agosto 1956, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico; Visti i verbali di riunione dei delegati delle cooperative aderenti al Consorzio predetto, in data 30 luglio e 7 ottobre 1956; Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 6 febbraio 1957 ai sensi dell'art. 19 lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È costituito il Consorzio nazionale tra società cooperative di produzione e lavoro "Osco", con sede in Caserta, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentadue articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 1957 GRONCHI VIGORELLI - ROMITA Visto il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 120 - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-26;480#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Costituzione del Consorzio nazionale tra societa' cooperative di produzione e lavoro "Osco", con sede in Caserta ed approvazione del relativo statuto, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. — Testo vigente | Portale Normativo