Art. 3
In vigore dal 20 giu 1957
In relazione a quanto disposto dagli articoli che precedono, nella tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, già modificata con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819, e 10 ottobre 1955, n. 1099, è inserita, con il n. 46-bis, la voce: "Vaglia a taglio fisso" con l'indicazione della tassa di emissione di cui alla lettera a) dell' del presente decreto, e sono modificate come segue le voci di cui ai numeri 47, lettera a), e 57-bis della stessa tabella:
47) Vaglia scaduti: tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, vaglia telegrafici,
vaglia a taglio fisso, oltre la tassa di
emissione pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia................................. L. 10
57-bis) Diritto di ricevuta, per
l'accettazione di raccomandate (esclusi i pieghi
contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi)
e assicurate, per i pacchi, per emissione di
vaglia, esclusi i vaglia a taglio fisso (per i
vaglia telegrafici compete un solo diritto di
ricevuta)................................... L. 10
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI- BRASCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-24;366#art-3