Art. 1
In vigore dal 25 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il Codice della navigazione;
Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 31 gennaio 1957 tra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante della Società a responsabilità limitata "Autotrasporti Luigi Busti", per la concessione del servizio di linea di navigazione per trasporto di persone sul lago d'Iseo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1957
GRONCHI
ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 76. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-08;289#art-1