Art. 1
In vigore dal 9 apr 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta la legge della Regione siciliana 27 novembre 1954, n. 41, concernente l'istituzione di una cattedra di ruolo di radiologia presso l'Università degli studi di Palermo;
Veduta la legge regionale 22 giugno 1956, n. 35, concernente nuove norme per il finanziamento di posti di professore universitario e di assistente ordinario;
Veduta la lettera dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana in data 22 febbraio 1957, n. 3407, con la quale viene dichiarato di aderire a che, nel caso della istituenda cattedra di radiologia presso la Università di Palermo, il versamento annuo per il trattamento economico per la cessazione dal servizio, sia del 20% su quello di attività spettante al titolare della cattedra stessa;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quella per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 21 settembre 1956 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-08;100#art-1