Art. 1

In vigore dal 19 set 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 13 luglio 1954, n. 558; Veduto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: È approvato il regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558, relativo all'istituzione del Corpo degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica. Il regolamento annesso al presente decreto è firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 79. - RELLEVA
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Art. 1 Regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1954, n. 558, riguardante la nomina degli ispettori onorari della scienza e della tecnica. — Testo vigente | Portale Normativo