Art. 1

In vigore dal 19 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827; 30 luglio 1953, n. 999; 8 febbraio 1954, n. 403; 27 marzo 1954, n. 735; 24 luglio 1955, n. 779; 28 giugno 1956, n. 764 e 5 settembre 1956, n. 1137; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24, primo comma, relativo alle modalità dell'esame di laurea in economia e commercio, è abrogato e sostituito dal seguente: a) "Nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella Facoltà, escluse le lingue straniere". Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: "scienza dell'alimentazione". Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di: "scienza dell'alimentazione". Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: 7) Chimica tossicologica; 8) Fisiologia vegetale. Art. 65. - È aggiunto il seguente comma: "I tre corsi annuali di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica sono propedeutici il primo rispetto al secondo e il secondo rispetto al terzo. Lo studente non può essere ammesso alla frequenza del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 64. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-26;263#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo