Art. 1

In vigore dal 14 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, n. 769; 27 ottobre 1951, n. 1804; 1 marzo 1955, n. 331; 20 settembre 1955, n. 899, e 25 febbraio 1956, n. 311; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è aggiunto quello di: 11) "Scienza e tecnica dell'allevamento del bestiame". Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di: 11) "Scienza e tecnica dell'allevamento del bestiame". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 58. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-26;243#art-1

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