Art. 1

In vigore dal 3 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 981, con il quale il comune di Crandola fu soppresso ed aggregato al comune di Margno; Vista la istanza 8 dicembre 1955, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Crandola ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Margno in data 26 maggio 1948, n. 19, e della Deputazione provinciale di Como in data 5 aprile 1949, n. 2249, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2081; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Crandola, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-26;202#art-1

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