Art. 1
In vigore dal 3 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 166/2408, emesso nell'adunanza del 15 gennaio 1957;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Succiso, frazione del comune di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1957
GRONCHI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 44. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-14;201#art-1