Art. 1
In vigore dal 3 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Monteparano in data 11 maggio e 15 novembre 1953, numeri 9 e 26, ed in data 3 settembre 1954, n. 20, e del Consiglio comunale di Roccaforzata in data 29 agosto e 28 ottobre 1953, numeri 56 e 69, ed in data 6 ottobre 1954, n. 48, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Taranto in data 30 gennaio 1956, n. 15, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 ottobre 1956, n. 1675;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine fra i comuni di Monteparano e di Roccaforzata, in provincia di Taranto, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-14;200#art-1