Art. 1
In vigore dal 24 apr 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura a dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali, delle Casse o fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere delle casse o dei fondi comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzi o di contribuzioni imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 10 - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-14;179#art-1