Art. 1
In vigore dal 9 apr 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;
Visti i regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113, 9 dicembre 1935, n. 2386, il decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 416, i decreti del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1947, n. 162, 18 maggio 1947, n. 674 e 3 dicembre 1947, n. 1616, ed i decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, n. 1238, 19 maggio 1950, n. 559 e 9 ottobre 1951, n. 1158, con i quali vennero apportate variazioni alla tariffa predetta;
Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1956 della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tassa per la quotazione ufficiale dei titoli;
Visto l'art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, numero 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la tassa annua dovuta alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova per la quotazione ufficiale dei titoli presso la rispettiva Borsa valori è stabilita in L. 25 per ogni milione, sull'ammontare nominale del capitale azionario e sull'ammontare dei prestiti obbligazionari, indipendentemente dal numero o categoria dei titoli che fruiscono effettivamente della quotazione.
La tassa si applica per anno solare sui predetti nominali esistenti al 1° gennaio dell'anno stesso, ed il relativo pagamento deve effettuarsi entro il mese di gennaio.
In ogni caso la tassa non potrà essere inferiore all'importo di lire 12.000 annue, fissato come limite minimo.
La tassa è ridotta a metà quando l'iscrizione del titolo sul listino ufficiale avvenga nel 2° semestre dell'anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1957
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 147. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-02-13;99#art-1