Art. 1
In vigore dal 11 apr 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 647, concernente dichiarazione di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Camerano (Ancona);
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 647 in data 28 giugno 1955, citato nelle premesse, è prorogato di mesi diciotto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1957
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 146. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-31;109#art-1