Art. 4
In vigore dal 30 mar 1957
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-18;60#art-4