Art. 3

In vigore dal 7 lug 1957
È istituita in Lisbona una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Alentejo, Agarve, Estremadura, Ribatejo, le isole Azzorre e le isole del Capo Verde.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-18;428#art-3

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