Art. 1
In vigore dal 14 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Gli utili della lotteria "Italia" svoltasi a Bari il 6 gennaio 1957, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:
1. Amministrazione per le attivita assistenziali
italiane ed internazionali (A.A.I.)..................... 20 %
2. Villaggio del Fanciullo di Gallipoli (Lecce).. 8 %
3. Centri sociali della Pontificia Opera di
assistenza.............................................. 6 %
4. Federazione italiana contro la tubercolosi.... 8 %
5. Comitato italiano per l'educazione sanitaria.. 3,25 %
6. Istituto di studi romani...................... 5,25 %
7. Confederazione raggruppamenti profughi........ 5,75 %
8. Cassa nazionale di previdenza e mutualita fra
il personale provinciale delle imposte dirette.......... 2,60 %
9. Opera di assistenza dell' Arcivescovado di
Palermo (Scuole popolari)............................... 7 %
10. Villaggio dei ragazzi di Maddaloni (Caserta).. 3,25 %
11. Villaggio San Francesco di Ragalna (Catania).. 5,25 %
12. Cassa di previdenza dei soci della Società
italiana autori ed editori.............................. 3,25 %
13. Associazione nazionale ex internati........... 2 %
14. Villaggio del fanciullo di Viterbo............ 3,25 %
15. Opera diocesana di assistenza di Parma
(Preventorio antitubercolare di Misurina)............... 4,40 %
16. Villaggio dei ragazzi "San Flaviano", Ascoli
Piceno.................................................. 3,25 %
17 Ente Nazionale Assistenza Lavoratori E.N.A.L.
(per il Circolo ricreativo assistenziale lavoratori dei
Ministeri finanziari)................................... 8 %
18 Istituto "Casa Pino" dei Padri Somaschi........ 1,50 %
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - ZOLI - ANDREOTTI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-11;7#art-1