Parte QUARTA›Capo I
Art. 350
Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti
In vigore dal 9 feb 1957
Al personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione economica. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si computa l'anzianità posseduta tanto nel ruolo aggiunto che nel ruolo speciale transitorio.
Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutata ai fini del successivo aumento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-350