Capo VIII

Art. 310

Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione

In vigore dal 18 dic 1999
I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono collocati a riposo al compimento del 75° anno di età. Al compimento del 70° anno di età sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti. Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso, trattamento del personale di ruolo agli effetti economici e di carriera. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 454.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 ha disposto (con l'art. 9, comma 10) che e' abrogato il presente articolo ad eccezione dei commi primo, secondo e terzo " nei confronti dei direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ogni altra norma incompatibile con il presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-310

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