Capo VI
Art. 277
Ripartizione dei posti di organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica
In vigore dal 9 feb 1957
Il ministro provvede, nel limite del contingente dei posti di organico, alla ripartizione del numero dei posti degli ispettori centrali tra la direzione generale della istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quella dell'istruzione tecnica e l'ispettorato per l'istruzione media non governativa, specificando la materia od il gruppo di materie di insegnamento, ai fini anche della determinazione dei posti da mettere a concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-277