Capo II
Art. 24
Responsabilità degli organi collegiali
In vigore dal 9 feb 1957
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-24