Titolo IV
Art. 189
Mansioni
In vigore dal 9 feb 1957
Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-189