Titolo IV

Art. 189

Mansioni

In vigore dal 9 feb 1957
Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio. Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-189

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