Titolo II
Art. 16
Dovere verso il superiore
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.
Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al ministro, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.
Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-16