Parte SECONDACapo I

Art. 153

Qualifiche

In vigore dal 9 feb 1957
Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche: direttore generale; ispettore generale; direttore di divisione; direttore di sezione; consigliere di I classe; consigliere di II classe; consigliere di III classe. Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi, quadri distinti con i numeri da 1 a 20, 82, 83 e 84. Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento è previsto un corso di studi universitari della durata, di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla qualifica di consigliere di 2ª classe o equiparata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-153

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