Art. 1
In vigore dal 26 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti 23 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Viste le deliberazioni in data 29 novembre 1956 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è incorporato nel Monte di credito su pegno di 1a categoria di Ravenna, con sede in Ravenna.
Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1957
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 16. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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