Art. 1

In vigore dal 26 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i decreti 23 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; Viste le deliberazioni in data 29 novembre 1956 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è incorporato nel Monte di credito su pegno di 1a categoria di Ravenna, con sede in Ravenna. Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1957 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 16. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-09;9#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo nel Monte di credito su pegno di Ravenna. — Testo vigente | Portale Normativo