Art. 2
In vigore dal 13 giu 1957
Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Entrata:
Cap. n. 12-ter (di nuova istituzione). -
"Prelevamento dal fondo di riserva"....... L. 800.000.000
Spesa:
Cap. n. 51-bis (di nuova istituzione). -
"Spese per l'impianto di collegamenti
telefonici nelle frazioni di Comune.
Concorso nelle spese per la esecuzione di
impianti telefonici nei capoluoghi di
Comuni di nuova istituzione (legge 11
dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla
legge 22 novembre 1954, n. 1123, e proro-
gata dalla legge 28 giugno 1956, n. 716) " " 800.000.000
Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1957
GRONCHI
MEDICI - BRASCHI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 160. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-09;346#art-2