Art. 2

In vigore dal 13 giu 1957
Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Entrata: Cap. n. 12-ter (di nuova istituzione). - "Prelevamento dal fondo di riserva"....... L. 800.000.000 Spesa: Cap. n. 51-bis (di nuova istituzione). - "Spese per l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune. Concorso nelle spese per la esecuzione di impianti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione (legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, e proro- gata dalla legge 28 giugno 1956, n. 716) " " 800.000.000 Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-57. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1957 GRONCHI MEDICI - BRASCHI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 160. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-09;346#art-2

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