Art. 2
In vigore dal 23 mar 1957
Il prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1956
GRONCHI
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1655#art-2