Art. 2

In vigore dal 23 mar 1957
Il prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1655#art-2

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Art. 2 Distacco delle frazioni Monten e Querio dal comune di Frassinetto e loro aggregazione al comune di Ingria (Torino). — Testo vigente | Portale Normativo