Art. 3

In vigore dal 26 feb 1957
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1956 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 7. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-30;1602#art-3

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