Art. 1
In vigore dal 29 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono prorogate per il periodo di cinque anni con effetto dal 14 gennaio 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 28. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-29;1507#art-1