Art. 3
In vigore dal 14 feb 1957
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 75. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-23;1567#art-3