Art. 3

In vigore dal 14 feb 1957
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 75. - RELLEVA
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