Art. 1
In vigore dal 11 lug 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 10 luglio 1887, n. 4799, terza serie;
Visto il regio decreto 16 febbraio 1933, n. 175;
Veduto il regio decreto 27 marzo 1939, n. 1510;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, approvato col regio decreto 27 marzo 1939, n. 1510, è sostituito dallo statuto annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956
GRONCHI
ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-14;1712#art-1