Art. 1
In vigore dal 15 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 70 in data 30 gennaio 1956, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ha stabilito di acquistare un ulteriore appezzamento di terreno allo scopo di migliorare ed ampliare gli impianti di stalla del "Centro provinciale tori per la fecondazione artificiale";
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria, e agricoltura di Venezia è autorizzata ad acquistare dagli eredi Dedin un ulteriore appezzamento di terreno di mq. 2000, attiguo agli immobili costituenti il "Centro provinciale tori per la fecondazione artificiale" in San Donà di Piave, alle condizioni previste nella deliberazione n. 70 del 30 gennaio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956
GRONCHI
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 69. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-14;1570#art-1