Art. 1

In vigore dal 14 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda in data 1 febbraio 1955, con la quale il presidente dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta ha chiesto l'autorizzazione a permutare terreni di sua proprietà, aventi la superficie complessiva di mq. 761 ed il valore di L. 380.500, e situati nel comune di Trento, con terreno appartenente allo stesso Comune, avente la superficie di mq. 758 ed il valore di L. 378.000, con l'obbligo per il Comune medesimo di provvedere a proprie spese a ricostruire la recinzione sul nuovo confine tra le due proprietà; Visti gli atti relativi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, con cui la summenzionata Opera venne eretta in ente morale, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830, con il quale è stato approvato il vigente statuto; Visti gli articoli 17 del Codice civile e 5 delle disposizioni di attuazione del Codice stesso; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: L'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta è autorizzata alla permuta indicata nelle premesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 57. - RELLEVA
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Art. 1 Autorizzazione alla permuta di terreni tra l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.) ed il comune di Trento. — Testo vigente | Portale Normativo