Art. 1
In vigore dal 26 feb 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 98, sono portati, rispettivamente, a L. 1.491.750 e lire 4.485.000 annue.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 10. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-04;1600#art-1